Le nuove agevolazioni previste dalla legge di Bilancio 2022

Si riassumono gli interventi a sostegno di imprese e professionisti messi in campo dal disegno di Legge di Bilancio 2022:

Bonus investimenti 

Per il bonus investimenti, il DDL dispone una proroga triennale solo per gli investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali 4.0. Viene prevista però una riduzione dell’aliquota agevolativa per gli investimenti che saranno effettuati dal 1° gennaio 2023.

Nessuna conferma, invece, per il bonus investimenti in beni materiali ed immateriali non 4.0. Pertanto, se non ci sarà nessuna modifica futura, il credito d’imposta resterà in vigore fino al 31 dicembre 2022, con possibile estensione fino al 31 dicembre 2023.

Per quanto riguarda, invece, gli investimenti in beni materiali strumentali 4.0 (indicati nell’Allegato A alla l. 232/2016), il disegno di legge di Bilancio 2022 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:

– 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

– 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

– 5% per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Con riferimento agli investimenti in beni immateriali strumentali 4.0 (indicati nell’Allegato B alla l. 232/2016), il disegno di legge di Bilancio 2022 prevede le seguenti aliquote:

– fino al 31 dicembre 2023 (ovvero entro il 30 giugno 2024 a condizione che entro il 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;

– dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 (ovvero entro il termine del 30 giugno 2025 a condizione che entro il 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;

– per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il termine del 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Credito d’imposta per attività di R&S, innovazione e design

l disegno di legge di Bilancio 2022 estende anche la validità del credito d’imposta per le attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design, ma ci sarà una riduzione delle aliquote agevolative.

Per la ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, il credito d’imposta è confermato fino alla fine del 2031, ma dal 2023 il bonus sarà riconosciuto nella misura del 10%, con massimale a 5 milioni di euro (dagli attuali 4 milioni).

Il credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica e il credito d’imposta per design e ideazione estetica invece:

– fino al 2023, resteranno al 10%, nel limite massimo di 2 milioni;

– nel 2024 e 2025, saranno ridotti al 5%, nel limite massimo di 2 milioni.

Per quanto riguarda invece il credito d’imposta per innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica, la misura dell’aiuto:

– fino al 2022, sarà pari al 15%, con un limite massimo di 2 milioni;

– nel 2023, sarà pari al 10%, con un limite massimo di 4 milioni;

– nel 2024 e nel 2025, sarà pari al 5%, con un limite massimo annuale di 4 milioni.

Garanzie 

Sul fronte garanzie, il DDL proroga fino al 30 giugno 2022, senza modifiche, la garanzia Italia SACE.

Conferma a metà del 2022, ma con alcune rilevanti novità, anche del regime derogatorio del Fondo per le PMI.

Tra le innovazioni:

– per i finanziamenti di importo superiore a 30.000 euro, la garanzia resterà all’80% se si tratta di prestiti finalizzati a investimenti, mentre si ridurrà al 60% per quelli per la liquidità;

– per prestiti fino a 30.000 euro, le garanzie scenderanno all’80%;

– è prevista, a partire dal 1° aprile 2022, il pagamento di una commissione per il rilascio delle garanzie.

Nuova Sabatini e Fondo Simest per l’internazionalizzazione

Viene rifinanziata inoltre con 180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 la Nuova Sabatini, lasciando inalterata la disciplina dell’agevolazione.

Per il sostegno all’internazionalizzazione, viene inoltre incrementata:

– di 1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, la dotazione del Fondo 394/1981 per la concessione di finanziamenti agevolati;

– di 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, la dotazione del Fondo di cui all’art. 72, comma 2, del D.L. 18/2020, per la concessione del contributo a fondo perduto.

Fondo Gasparrini

Il disegno di legge di Bilancio 2022, inoltre, conferma fino alla fine del prossimo anno la disciplina speciale del Fondo Gasparrini.

L’accesso al Fondo, quindi, fino al 31 dicembre 2022, è consentito ai lavoratori autonomi, ai liberi professionisti, agli imprenditori individuali e ai piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile che abbiano registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda – ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda, qualora non sia trascorso un trimestre – un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività a seguito delle misure adottate per l’emergenza Coronavirus.

Inoltre, fino al 31 dicembre 2022;

– non deve essere presentato l’ISEE;

– possono beneficiare dell’intervento del Fondo i mutui di importo fino a 400.000 euro;

– è possibile richiedere la sospensione del pagamento delle rate anche per i mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate;

– possono accedere alla sospensione del pagamento delle rate anche i mutui che fruiscono della garanzia del Fondo Prima casa di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147/2013;

– sono ammesse le cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari di importo massimo pari al prodotto tra 400.000 euro e il numero dei rispettivi soci, qualora almeno il 10% dei soci assegnatari di immobili residenziali e relative pertinenze si trovi nelle condizioni di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate del mutuo (previste dall’art. 2, comma 479, della l. n. 244/2007).

 



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